Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36299 del 30 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:36299PEN

Massima

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Il giudice, nel disporre una misura cautelare personale, è tenuto a indicare in modo chiaro e specifico gli elementi di fatto che giustificano l'adozione del provvedimento, motivando in modo esauriente in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla loro gravità. Non è sufficiente un mero riferimento al capo di imputazione o a circostanze marginali, essendo necessario un'analitica valutazione della rilevanza indiziaria degli elementi acquisiti, al fine di dimostrare la concreta e attuale pericolosità sociale dell'indagato e la necessità della misura cautelare per esigenze cautelari. L'omessa o insufficiente motivazione su tali aspetti determina l'illegittimità del provvedimento, che deve essere annullato. Il giudice, inoltre, nel valutare gli elementi indiziari, non può basarsi su circostanze del tutto irrilevanti o su dichiarazioni attribuite all'indagato ma non effettivamente provenienti da quest'ultimo. La mancanza di interesse sopravvenuta, a seguito della scarcerazione dell'indagato, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, non potendo il giudice di legittimità pronunciarsi su una questione priva di utilità pratica.

Sentenza completa

IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP, presso il tribunale di Bari, con ordinanza in data 12.6.2002, applicava la misura cautelare in carcere nei confronti di De G. A., indagato per partecipazione ad associazione mafiosa (capo A) e il tribunale di Bari, in sede di riesame, con il provvedimento del 5.7.2002, confermava la misura.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, prospettando due motivi di annullamento.
Con il primo, deduce la violazione dell'art. 292.2, lett. c) c.p.p., avendo omesso di indicare gli elementi di fatto che giustificavano la misura e i motivi per i quali essi acquistavano rilevanza. Infatti, nell'ordinanza cautelare il De G. veniva nominato solamente nel capo di imputazione, mentre il riferimento al delitto contestatogli era riassunto in sole quattro righe, dalle quali si apprendeva che la moglie del T., dopo avere appreso la notizia di una riunione, aveva mandato il nipote (l'indagato) da M. M. per conoscere il contenuto della riu…

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