Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1525 del 2020

ECLI:IT:TARNA:2020:1525SENT

Massima

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La giurisdizione sulla controversia relativa alla fase successiva alla concessione di un contributo pubblico, vertente su addebiti di inadempimento del beneficiario nell'attività di rendicontazione delle spese, spetta al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo, in quanto la pretesa del beneficiario attiene a una posizione di diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario, essendo la controversia relativa alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del contributo. Pertanto, il Giudice Amministrativo, investito della controversia, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente rimessione della domanda al Giudice Ordinario competente. Tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza consolidata, in particolare dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014, nonché da successive pronunce conformi, le quali hanno chiarito che, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'accertato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tali casi, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del contributo. Pertanto, il Giudice Amministrativo, investito della controversia, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente rimessione della domanda al Giudice Ordinario competente.

Sentenza completa

Pubblicato il 28/04/2020

N. 01525/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00961/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 961 del 2017, proposto da:
Confcommercio Imprese per l'Italia - Provincia di Napoli, con sede in Napoli alla ((omissis)) n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Napoli alla Via Mergellina n. 23 e domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Napoli, con sede in Napoli alla Via S. Aspreno n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore Commissario Straordinario dott. ((omiss…

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