Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4570 del 27 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4570PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tenuta delle scritture contabili, l'art. 7 bis D.L. 10 giugno 1994, n. 357 ha eliminato l'obbligo di vidimazione imposto dall'art. 2216 cod. civ., stabilendosi poi, con l'art. 7 ter, che, in deroga all'art. 20 legge n. 4 del 1929, la depenalizzazione debba ritenersi estesa anche alle violazioni antecedentemente commesse, ma che, qualora le stesse abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione si applichi a condizione che il contribuente effettui il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese. Ma, in assenza di ciò, nella ipotesi in cui, presosi atto della violazione, questa sia apparsa meramente formale (come nella specie, in cui si era constatato che era stato provveduto con ritardo alla vidimazione annuale del libro giornale), tanto da non richiedere una indagine diretta ad appurare l'eventuale presenza di fatti di evasione dalla stessa agevolati, non può condizionarsi la declaratoria della sopravvenuta causa di proscioglimento ad un pagamento di somme.

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