Consiglio di Stato sentenza n. 4825 del 2014

ECLI:IT:CDS:2014:4825SENT

Massima

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La comunicazione individuale dell'avvio del procedimento espropriativo non è necessaria quando il vincolo preordinato all'esproprio deriva dall'approvazione di un piano attuativo particolareggiato, in quanto in tale caso la comunicazione deve essere riferita all'approvazione del piano stesso, non gravata dall'interessato. La proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è legittima quando sia giustificata da circostanze obiettive relative allo sviluppo del procedimento, come i tempi occorrenti per la definizione delle procedure di liquidazione delle indennità di espropriazione e il numero dei soggetti espropriati, in assenza di elementi che dimostrino una colpevole inerzia dell'amministrazione. Il decreto di esproprio emanato entro il termine prorogato della dichiarazione di pubblica utilità è tempestivo, anche se la proroga è stata disposta in un momento antecedente alla scadenza del termine originario. L'adozione del provvedimento di proroga rientra nei poteri gestionali del dirigente competente in materia espropriativa, senza che sia necessaria l'adozione da parte della Giunta Municipale. La domanda di declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di procedere all'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 costituisce una valutazione discrezionale dell'amministrazione, alla quale il giudice amministrativo non può sostituirsi, nemmeno in sede di ottemperanza.

Sentenza completa

N. 06898/2013
REG.RIC.

N. 04825/2014REG.PROV.COLL.

N. 06898/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6898 del 2013, proposto da:
Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tagliamento n. 56, presso lo studio dell'avv. ((omissis)), per mandato a margine dell'appello;

contro

((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), e elettivamente domiciliata in Roma, al viale Tupini n. 113, presso lo studio dell'avv. ((omissis)), per mandato a margine della memoria di costituzione e contestuale appello incidentale;

per la riforma

della sentenza…

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