Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10010 del 11 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:10010PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il giudice di merito può disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare degli imputati, ai sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p., qualora il dibattimento presenti una particolare complessità, valutata in base a una disamina globale di concorrenti esigenze processuali, come il numero degli imputati e delle imputazioni, la natura dei fatti contestati, l'entità delle prove dedotte e le difficoltà di ricostruzione dei singoli episodi, congiunta alla considerazione dei carichi di lavoro e dei tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato e per l'escussione dei testimoni. Tale valutazione deve ricomprendere anche le difficoltà e gli ostacoli di ordine logistico attinenti all'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessari alla celebrazione del dibattimento, come la necessità di utilizzare un'aula attrezzata per le videoconferenze, senza che il differimento della data di inizio del dibattimento, legato a problemi puramente organizzativi estranei al giudice procedente ancorché prevedibili, costituisca un elemento di scarsa rilevanza ai fini della motivazione del provvedimento di sospensione, stante la presenza soverchiante degli altri fattori indicati. Il provvedimento di sospensione dei termini cautelari può essere adottato anche nel momento iniziale del dibattimento, quando vi siano circostanze concrete che inducano a prevederne una lunga durata.

Sentenza completa

1. Con ordinanza del 12 luglio 2001, il tribunale di Napoli, adito in sede di appello proposto da E. S. A. e L. U. avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa il 13 giugno 2001 dalla corte di assise della stessa città, li rigettava, ponendo a loro carico il pagamento delle spese della relativa procedura incidentale.
Secondo il tribunale, gli appelli erano infondati perché il processo pendente davanti alla corte di assise napoletana doveva qualificarsi particolarmente complesso, essendo previsto un lungo elenco di attività istruttorie con riferimento a cinque episodi di omicidio e reati connessi (numero elevato di interrogatori e di esami testimoniali, audizione di numerosi collaboratori di giustizia e parti lese, ecc.). A ciò doveva aggiungersi che era prevista una cadenza settimanale delle udienze per la necessità di utilizzare un'aula attrezzata per le videoconferenze, essendo due degli imputati sottoposti al regime differenziato di cu…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.