ECLI:IT:CASS:2002:10010PEN
1. Con ordinanza del 12 luglio 2001, il tribunale di Napoli, adito in sede di appello proposto da E. S. A. e L. U. avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa il 13 giugno 2001 dalla corte di assise della stessa città, li rigettava, ponendo a loro carico il pagamento delle spese della relativa procedura incidentale.
Secondo il tribunale, gli appelli erano infondati perché il processo pendente davanti alla corte di assise napoletana doveva qualificarsi particolarmente complesso, essendo previsto un lungo elenco di attività istruttorie con riferimento a cinque episodi di omicidio e reati connessi (numero elevato di interrogatori e di esami testimoniali, audizione di numerosi collaboratori di giustizia e parti lese, ecc.). A ciò doveva aggiungersi che era prevista una cadenza settimanale delle udienze per la necessità di utilizzare un'aula attrezzata per le videoconferenze, essendo due degli imputati sottoposti al regime differenziato di cu…
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