Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 1054 del 2016

ECLI:IT:TARMI:2016:1054SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto da alcuni studenti avverso i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale che non consentivano loro di sostenere l'esame di Stato sugli indirizzi del previgente ordinamento, afferma il principio secondo cui, qualora nel corso del giudizio intervengano provvedimenti satisfattivi che rendano cessata la materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del processo, compensando le spese processuali. Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui la cessazione della materia del contendere sia determinata da atti sopravvenuti che abbiano rimosso la lesione lamentata dai ricorrenti, senza che sia necessario entrare nel merito della controversia. Ciò in quanto, una volta venuto meno l'interesse all'annullamento degli atti impugnati, non sussiste più l'utilità pratica della pronuncia giurisdizionale, con conseguente venir meno della giurisdizione del giudice amministrativo. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, pertanto, rappresenta l'epilogo naturale del processo amministrativo allorché, per effetto di fatti sopravvenuti, venga meno l'interesse all'annullamento degli atti impugnati, senza che sia necessario accertare la fondatezza o meno delle censure dedotte nel ricorso. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, in ossequio al principio di economia processuale, deve limitarsi a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, senza entrare nel merito della controversia, e compensare le spese processuali, in considerazione della peculiarità della fattispecie.

Sentenza completa

N. 00827/2016
REG.RIC.

N. 01054/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00827/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2016, proposto da ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, corso di ((omissis)), 13;

contro

il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale
ope legis
domiciliano in Milano, via Freguglia, 1;

per l’an…

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