Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1085 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:1085SENT

Massima

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Il Comune è tenuto a concludere il procedimento di riqualificazione urbanistica avviato su istanza del privato, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la destinazione urbanistica di un'area di proprietà privata, riconosciuta dalla stessa amministrazione comunale. Il mancato riscontro alla richiesta del privato integra la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine di legge, sancito dall'art. 2 della legge n. 241/1990. Il Comune è pertanto tenuto a dare puntuale riscontro all'istanza di riqualificazione urbanistica entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al fine di esercitare la doverosa potestà di governo del territorio. Il mancato adempimento dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine stabilito comporta la condanna del Comune al risarcimento del danno in favore del privato. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Il Comune ha l'obbligo di concludere il procedimento di riqualificazione urbanistica avviato su istanza del privato, in presenza di una situazione di obiettiva incertezza circa la destinazione urbanistica di un'area di proprietà privata, riconosciuta dalla stessa amministrazione comunale. 2. Il mancato riscontro alla richiesta del privato integra la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine di legge, sancito dall'art. 2 della legge n. 241/1990. 3. Il Comune è tenuto a dare puntuale riscontro all'istanza di riqualificazione urbanistica entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al fine di esercitare la doverosa potestà di governo del territorio. 4. Il mancato adempimento dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine stabilito comporta la condanna del Comune al risarcimento del danno in favore del privato.

Sentenza completa

N. 01733/2010
REG.RIC.

N. 01085/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01733/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1733 del 2010, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Castrignano de' Greci, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Giuseppe A Marasco in Lecce, viale G Grassi 4/C;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio-inadempimento del Comune di Castrignano dei Greci (LE) rispetto all'istanza avanzata dalla ricorrente in data 3 settembre 2010 volta a richiedere, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio dell…

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