Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43473 del 17 ottobre 2014

ECLI:IT:CASS:2014:43473PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la legittimità dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'imputato, afferma che l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, previsto dall'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero a sostegno della propria richiesta, senza che sussista alcun onere di trasmettere l'intero fascicolo processuale, ivi compresi gli elementi non utilizzati. Pertanto, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di tabulati telefonici o di altre risultanze investigative, qualora il giudice della cautela abbia utilizzato solo alcuni estratti di tali atti, non integra una violazione di tale obbligo di trasmissione. Inoltre, il diritto della difesa di accedere alle registrazioni delle conversazioni intercettate, anche prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268, comma 4, c.p.p., trova applicazione solo con riferimento alle fonti indiziarie concretamente utilizzate dal pubblico ministero a sostegno della richiesta cautelare, e non si estende a tutte le intercettazioni effettuate nell'ambito delle indagini. Pertanto, l'eventuale mancata concessione di copia integrale di tali registrazioni non determina la nullità del provvedimento cautelare, ma al più un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, inquadrabile tra le nullità a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p. Infine, la tempestività della richiesta difensiva di accesso agli atti va valutata con riferimento al momento in cui la parte ha avuto conoscenza dell'ordinanza cautelare, e non in relazione alla data di proposizione della richiesta stessa, al fine di evitare comportamenti meramente emulativi finalizzati a porre le premesse di possibili eccezioni processuali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA ((omissis)) - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 175/2014 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 20/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

sentite le conclusioni del PG Dott. ((omissis)), che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina, sezione per il riesame, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di (OMISSIS), di riesa…

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