Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 45698 del 28 ottobre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:45698PEN

Massima

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Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna determina l'inammissibilità dell'impugnazione delle misure cautelari personali, in quanto la fase esecutiva della pena è ontologicamente incompatibile con quella cautelare, essendo quest'ultima funzionale all'eseguibilità della sentenza. Pertanto, una volta divenuta definitiva la pronuncia di merito che afferma la colpevolezza dell'imputato, viene meno ogni aspetto afferente la custodia cautelare, con la conseguente impossibilità per il giudice della cognizione di provvedere ulteriormente su tali profili, ferma restando la disciplina di raccordo prevista dall'art. 656 c.p.p. per le sole misure più afflittive della carcerazione e degli arresti domiciliari, di competenza del giudice dell'esecuzione o della sorveglianza. La natura servente delle misure cautelari rispetto al procedimento/processo principale comporta che l'evoluzione del processo di cognizione abbia inevitabile incidenza sul procedimento incidentale, cosicché il passaggio in giudicato della sentenza di condanna apre la fase esecutiva, ontologicamente incompatibile con quella cautelare, appunto funzionale all'eseguibilità della pena. Ne discende che, se nel corso del procedimento incidentale sopravviene la definitività della sentenza, l'impugnazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l'eventuale pronuncia non avrebbe alcuna incidenza sul titolo esecutivo, in quanto le misure custodiali conservano efficacia dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come espressamente previsto dall'art. 656 c.p.p., commi 9 e 10. L'interesse all'impugnazione deve essere concreto ed attuale anche al momento della deliberazione e non nel solo momento iniziale, pertanto, nel caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile nelle more della trattazione dell'appello, il tribunale correttamente dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'eventuale pronuncia non avrebbe alcuna incidenza sul titolo esecutivo. Inoltre, l'abnormità del provvedimento impugnato è manifestamente infondata, in quanto il tribunale non avrebbe potuto emettere il provvedimento di attenuazione del regime cautelare richiesto dall'appellante, che presuppone valutazioni di adeguatezza e proporzionalità della misura per fronteggiare esigenze cautelari non più apprezzabili in presenza di una pena da eseguire.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna - rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 14/06/2016 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ((omissis)), che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli…

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