Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14456 del 28 marzo 2003

ECLI:IT:CASS:2003:14456PEN

Massima

Massima ufficiale
In virtù dell'abrogazione, (ad opera dell'art. 7 comma 3, della legge 19 marzo 2001, n. 92), dell'art. 2 della legge n. 50 del 1994 - il quale prevedeva come reato l'introduzione, la detenzione e la messa in vendita in misura superiore ai 15 Kg di tabacco lavorato estero, costituente una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante del reato di contrabbando di cui all'art. 282 d.p.r. n. 43 del 1973; - e dell'introduzione, ex art. 1, comma 1, lett. a) l. n. 92 del 2001 nel testo del d.p.r. n. 43 del 1973 dell'art. 291 bis, che sanziona le condotte di contrabbando di t.l.e. aventi ad oggetto quantitativi superiori a Kg 10 con la multa e la reclusione, si è determinata una successione di norme meramente modificativa. Ne consegue l'applicabilità, per i fatti di reato commessi anteriormente alla vigenza della nuova normativa, del trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa previgente in quanto più favorevole ex art. 2, comma 3, cod. pen.

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