Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3338 del 28 novembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:3338PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancata presenza, tra gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero al Tribunale del riesame a norma dell`art. 309 comma quinto cod. proc. pen., dei decreti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e dei verbali di esecuzione delle operazioni non determina di per se` l`automatica perdita di efficacia della misura coercitiva. Infatti siffatta sanzione rimetta tassativamente correlata dall`art. 309 comma decimo cod.  proc. pen. alla sola omessa trasmissione degli atti posti dal Pubblico Ministero a fondamento della richiesta di applicazione della misura; nel caso invece di mancata allegazione a tale richiesta dei decreti e dei verbali in questione e quindi di necessaria omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame, quest`ultimo dovra` valutare, in forza dei poteri attribuitigli dall`art. 309 comma nono cod. proc. pen., la legittimita` della coercizione sulla base del contenuto degli atti trasmessi senza tenere conto delle risultanze delle intercettazioni non risultando dimostrata la loro legittima acquisizione.

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