Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2397 del 25 febbraio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:2397PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancanza di sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile non comporta invalidita` dell'atto ma semplice irregolarita`. Detta sottoscrizione ha la funzione di certificare il momento di emissione del decreto ai fini della certezza della data di interruzione della prescrizione del reato; tuttavia questo non significa che l'atto in mancanza di tale sottoscrizione non sia idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 160 c. p., perche` la certezza della data puo` realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui esce dalla sfera dell'ufficio del p.m., ed assume, per fatto esterno, un termine certo oltre il quale non puo` essere stato sottoscritto dall'inquirente, come, per esempio, puo` avvenire con la attribuzione della data di protocollo presso la cancelleria della pretura o con la notificazione all'imputato e simili.   da vedere: Sen 25/10/1999 11949 sez 3 Civ Sen 11/06/1999 7568 sez 5 Pen Sen 18/08/1998 8120 sez LAV

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