Cassazione penale Sez. II sentenza n. 795 del 31 maggio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:795PEN
Massima
Massima ufficiale
L'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, introdotto con legge 12 agosto 1982, n. 532, pur se non riconducibile alla categoria delle impugnazioni, è governato, come tutti i giudizi in cui si opera un riesame nel merito, dalla regola generale della inseparabilità del giudizio rescissorio da quello rescindente, in forza della quale, qualora il provvedimento sottoposto a riesame presenti vizi o difetti della motivazione, ciò non ne comporta l'annullamento, potendo il giudice del riesame eventualmente integrare o correggere la motivazione stessa. L'art. 263 - ter cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge, non solo non deroga in alcun modo a tale regola generale, ma amplia i poteri di cognizione del giudice del riesame rispetto alla disciplina ordinaria, come è dimostrato dalla facoltà conferita a detto giudice dal comma terzo dello stesso articolo di accogliere la richiesta anche per motivi diversi da quelli in essa indicati.
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