Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2595 del 20 gennaio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:2595PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 c.p. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo). La responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilità, nell'attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilità oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non voluto all'autore del delitto voluto. In tema di responsabilità per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi esclusa la configurabilità della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 c.p., mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, essendosi in presenza di un'unica condotta dalla quale sono scaturiti due eventi diversi.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3.1.2001, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione emessa il 22.12.1998 dal GUP presso il Tribunale di Brindisi, riduceva la pena infitta a L. R. e a S. F., rispettivamente a tre anni, otto mesi di reclusione e lire 600.000 di multa per il primo ed a quattro anni, sei mesi di reclusione e lire 800.000 di multa per il secondo, confermando la responsabilità degli imputati per i reati di detenzione e porto illegali di tre bombe a mano (capi A e B), la ricettazione di detti ordigni (capo C), di danneggiamento delle risorse biologiche delle acque marine per avere lanciato in mare e fatto esplodere due dei predetti ordigni (capo D) e, infine, del reato di cui all'art. 586 c. p. per avere cagionato, quale conseguenza non voluta, la morte di Z. T., subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale erano state lanciate le bombe poi esplose (capo E). Dopo avere rilevato che non era controverso ch…

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