Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza n. 1502 del 2019

ECLI:IT:TARPA:2019:1502SENT

Massima

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Il vincolo di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto autostradale, stabilito dall'art. 4 del d.m. 1º aprile 1968 n. 1404 e dall'art. 26 del d.P.R. 495/1992, ha carattere inderogabile e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzanda, in quanto finalizzato non solo a garantire la sicurezza del traffico, ma anche a consentire l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri e il deposito di materiali da parte del concessionario autostradale. Pertanto, l'autorizzazione all'installazione di un impianto di produzione di compost e stoccaggio di rifiuti non pericolosi all'interno di tale fascia di rispetto è illegittima, non potendo essere derogato tale vincolo nemmeno in ragione della natura e delle caratteristiche dell'opera. Il principio di precauzione, sancito dall'art. 174, paragrafo 2, del Trattato comunitario (ora art. 191 T.F.U.E.), impone all'amministrazione di adottare misure idonee a contenere lo svolgimento di attività potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute, anche in assenza di accertamenti scientifici univoci sui danni causati. Pertanto, l'esclusione di un progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, senza un'adeguata istruttoria tecnico-scientifica che tenga conto della reale natura e delle implicazioni ambientali dell'opera, viola il principio di precauzione. La competenza a decidere sull'esclusione di un progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in quanto attività di natura tecnico-discrezionale e non di indirizzo politico, spetta all'organo amministrativo di vertice (dirigente) e non all'organo politico (assessore), in applicazione del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa, sancito dall'art. 4 del d. lgs. 165/2001 e dall'art. 2 della l.r. 10/2000. Il mancato coinvolgimento dell'organo tecnico-amministrativo inficia la legittimità del provvedimento di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/06/2019

N. 01502/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02042/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2018, proposto da
Comune di Terrasini, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via ((omissis)) n.40;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ((omissis)) - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, Anas S.p.A. – Direzione Regionale per la Sicilia, Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione di Palermo, Città Metropolitana di Palermo, Worl…

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