Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 19761 del 8 maggio 2009

ECLI:IT:CASS:2009:19761PEN

Massima

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Il principio di diritto che si può trarre dalla sentenza è il seguente: La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297 comma 3 c.p.p., opera in modo automatico nei confronti di un imputato destinatario di più ordinanze cautelari per fatti diversi, commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, solo se tali fatti sono legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica, a prescindere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza dei fatti reato oggetto delle ordinanze successive e gli elementi idonei a giustificare le relative misure. Quando invece le ordinanze cautelari successive riguardano fatti diversi non avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento dell'emissione della prima ordinanza erano già desumibili dagli atti gli elementi a sostegno delle successive, a prescindere dalla fase processuale in cui si trovano i relativi procedimenti. Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il primo reato contestato non preclude l'applicazione della retrodatazione, essendo questa subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 297 comma 3 c.p.p. al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, e non alla pendenza dei relativi procedimenti nella medesima fase processuale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO ((omissis)) - Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VA. Gi. , nato a (OMESSO);

avverso l'ordinanza emessa in data 06/06/2008 dal Tribunale di Palermo (sezione riesame m.c.) in funzione di giudice dell'appello cautelare ai sensi dell'articolo 310 c.p.p.;

esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;

udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. ((omissis));

udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. ((omissis)), che ha concluso per i…

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