Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1558 del 8 febbraio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1558PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'inciso "quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" di cui all'art. 606, lett. e) nuovo cod. proc. pen., sollevata sul rilievo che il ricorso per cassazione non potrebbe limitarsi all'ipotesi del vizio di motivazione della sentenza che traspare "ab intrinseco" ma dovrebbe essere estensibile anche ai casi in cui il vizio emerga "ab extrinseco" ovvero dal raffronto e dalla comparazione fra la motivazione stilata nel provvedimento impugnato e il materiale istruttorio processuale al quale essa afferisce. Ed infatti, l'art. 24 della Costituzione nel suo secondo comma garantisce il diritto inviolabile alla difesa in ogni grado del procedimento ma non stabilisce che la difesa in cassazione debba essere di terzo grado (di merito) perche` ordinariamente il cittadino ha a sua disposizione due gradi di merito e sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost.), a parte la possibilita` dell'impugnazione straordinaria per revisione.

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