Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2649 del 15 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:2649PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di applicazione di misura di prevenzione i soli precedenti penali non sono idonei a dimostrare la pericolosità attuale del destinatario della misura stessa. Infatti, i precedenti penali riguardano il vissuto del soggetto e cioè il suo passato, mentre il giudizio attribuito al giudice ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione è essenzialmente sintomatico e tiene conto della pericolosità attuale del soggetto e non certamente di quella da lui dimostrata in passato attraverso la commissione di reati, tanto più quando questi ultimi abbiano formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria ed i relativi giudizi si siano conclusi con la condanna dell'imputato e presumibilmente con la sottoposizione di lui al trattamento penitenziario.

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