Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1138 del 26 aprile 1994
ECLI:IT:CASS:1994:1138PEN
Massima
Massima ufficiale
La potesta` punitiva dello Stato che l`esecuzione della pena attua con la costrizione del condannato, cui fa riscontro la situazione di soggezione di questo, ha un limite nel vigente ordinamento giuridico, inerente alla tutela della salute come fondamentale diritto dell`individuo (art. 32 Cost.) che neppure la generale inderogabilita` dell`esecuzione della condanna puo` sopravanzare quando la pena, per le "condizioni di grave infermita` fisica" del soggetto (art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen.) finisca per costituire trattamento contrario al senso di umanita` e col perdere la tendenza alla rieducazione. Ne deriva che, nel decidere se far o meno luogo al rinvio "facoltativo" della esecuzione della pena per grave infermita` fisica del condannato, il giudice di merito con adeguata e coerente motivazione deve dar ragione delle sue scelte, bilanciando il principio costituzionale dell`uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) con quelli della tutela della salute (art. 32 Cost.) e del senso di umanita` (art. 27 Cost.) che deve caratterizzare l`esecuzione della pena. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto lo stato di detenzione non conciliabile con una encefalopatia ischemica cronica multinfartuale, trattandosi di patologia importante la necessita` di costanti contatti con presidi sanitari specializzati in grado di associare, in tempi reali, accertamenti diagnostici e misure terapeutiche opportune). da vedere: Sen 19/05/1993 1121 sez 1 Pen
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