Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10689 del 18 settembre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:10689CIV

Massima

Massima ufficiale
L`obbligo del giudice di disporre la sospensione, ai sensi dell`art. 295 (seconda parte) cod. proc. civ., presuppone la pendenza del processo dalla cui definizione dipenda la decisione della controversia nel procedimento pregiudicato.  Tale condizione non e` configurabile quando la causa pregiudiziale e quella dipendente sono proposte nello stesso giudizio e, proseguite in un unico procedimento, sono decise senza procedere alla loro separazione (art. 279 n. 5 cod. proc. civ.).

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