Tribunale civile Pisa sentenza n. 1215 del 24 settembre 2021

Massima

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Il contratto di trasporto aereo concluso tra un consumatore (passeggero) e un professionista (compagnia aerea) che contiene una clausola di proroga della giurisdizione a favore dei tribunali dello Stato di residenza della compagnia aerea, senza essere stata oggetto di trattativa individuale, deve essere considerata una clausola vessatoria ai sensi della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori. Pertanto, tale clausola non può essere opposta dalla compagnia aerea all'acquirente finale (cessionario) del credito vantato dal passeggero per il risarcimento in caso di cancellazione del volo, a meno che, secondo la legge dello Stato membro i cui tribunali sono designati da tale clausola, il cessionario non sia subentrato in tutti i diritti e gli obblighi del passeggero originario. Inoltre, la limitazione convenzionale del diritto di cedere il credito vantato dal passeggero nei confronti della compagnia aerea deve essere considerata una clausola vessatoria, in quanto limita ingiustificatamente le azioni del consumatore contro il professionista in caso di inadempimento, in violazione dell'art. 36 del Codice del Consumo. Infine, l'acquisto di crediti di modesto importo vantati dai passeggeri nei confronti delle compagnie aeree, al fine di sollevare i cedenti dagli oneri della gestione delle relative controversie giudiziarie, non integra un'attività di concessione di finanziamenti soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 106 del Testo Unico Bancario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Daniele Mercadante
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello nei confronti della Sentenza n. 49/2019, emessa dal Giudice di pace di Pisa, tra:
- (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ta.Br.
APPELLANTE
e
- (...), in persona del procuratore Ju.Ko., rappresentata e difesa dall'avv. Ca.Ma., dall'avv. Ma.Ca. e dall'avv. Ma.Va.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate in vista della trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 83, DL 18/2020 e ss.mm.ii., con data di riferimento al 12.2.2021.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Appellante rappresentava che tali Natalia e (...) avevano prenotato un volo della compagnia Appellata, siglato (...), da …

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