Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4432 del 28 maggio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:4432PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c. p., e` concedibile quando si constati che, senza condizionamenti o pressioni esterne, nonche` efficacemente l'imputato, prima del giudizio, abbia posto in essere quel comportamento descritto nella seconda ipotesi della stessa norma e cioe` abbia cercato di elidere le conseguenze dannose della sua attivita`, mostrando, cosi`, di tendere a reintegrare in qualche modo l'ordine sociale leso e ad uscire da quella situazione di grave antisocialita` in cui si era posto commettendo reato.   da vedere: [p76\13792]

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