Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3929 del 1 aprile 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3929PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di modica quantita` di sostanza stupefacente, stante l'eguale terminologia adoperata negli artt. 72 ed 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685 ed in assenza di una differenziazione legislativa, deve essere inteso in modo unitario ed identificato nell'accezione di quantitativo esiguo, modesto, sufficiente ad appagare le esigenze di un normale tossicodipendente per una durata massima di due o tre giorni. Non si puo` trarre argomento dall'art. 43 della stessa legge per dedurre una durata di otto giorni, o comunque maggiore di quella sopra indicata, non solo perche` la citata norma non fa menzione di "modica quantita`", ma anche perche` essa e` deputata a disciplinare l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope a fini terapeutici, che sono diametralmente opposti a quelli perseguiti dal tossicodipendente che alimenta il proprio vizio.   da vedere: [p83\10742] conforme: [p85\02639]

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