Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2016 del 2 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2016CIV

Massima

Massima ufficiale
a seguito della sentenza della corte costituzionale del 23 marzo 1981 n. 42, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267), in riferimento al precedente art. 23, nella parte in cui assoggettava al reclamo, nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo, é stata introdotta nell'ordinamento una modifica in materia processuale di immediata applicazione anche nei procedimenti in corso. va pertanto cassato senza rinvio il decreto del tribunale emesso in detta materia in sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato a norma del citato art. 26, trattandosi di provvedimento pronunziato a seguito di un gravame espunto dal sistema della legge fallimentare e cioé di un procedimento che non poteva essere proseguito con lo strumento processuale utilizzato.

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