ECLI:IT:CASS:2002:35885PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24.10.2001, il G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. A. in ordine al reato di ingiuria in danno di V. F. perché l'azione penale non poteva essere iniziata per invalidità della querela. Rilevava il giudicante che nella specie la sottoscrizione dell'atto di querela, inviato per posta alla Procura, difettava di autenticazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, il quale deduce che il querelante ha presentato l'atto di querela non solo in proprio, ma anche in qualità di rappresentante dell'Ausl 7, per cui tale qualifica rendeva superflua l'autenticazione della sottoscrizione della querela, che era fornita del sigillo dell'ufficio e che poteva essere redatta dallo stesso funzionario ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
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