Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza breve n. 528 del 2011

ECLI:IT:TARPE:2011:528SENB

Massima

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L'annullamento in autotutela di un atto amministrativo di aggiudicazione di una gara da parte della stessa amministrazione resistente determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso per l'annullamento di tale atto, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente. Tale principio si fonda sulla considerazione che, avendo l'amministrazione rimosso l'atto impugnato e soddisfatto la pretesa del ricorrente, non sussiste più un interesse concreto ed attuale di quest'ultimo alla pronuncia giurisdizionale, essendo venuto meno l'oggetto del contendere. L'annullamento in autotutela, infatti, determina il venir meno della lesione lamentata dal ricorrente, il quale pertanto non ha più alcun interesse alla decisione del ricorso. In tale ipotesi, il giudice amministrativo non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale soluzione consente di realizzare un giusto bilanciamento tra l'interesse del ricorrente al ristoro delle spese sostenute per la tutela della propria posizione giuridica e l'interesse pubblico all'eliminazione di un atto illegittimo, senza necessità di una pronuncia di merito.

Sentenza completa

N. 00400/2011
REG.RIC.

N. 00528/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00400/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2011, proposto da:
La Croce Azzurra Lanciano, N.T.S. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Crognale, con domicilio eletto presso Ciarli Christian Pavone in Pescara, piazza Duca D'Aosta, 31;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lanciano/Vasto/Chieti, non costituita in giudizio;

nei confronti di

- Croce Gialla S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso Rosella Ferrara in Pescara, via Fedra, 10;
- Croce Arcobaleno, non costituita in giudizio;

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