Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4234 del 2016

ECLI:IT:TARNA:2016:4234SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato in sanatoria ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. L'annullamento in autotutela di un titolo edilizio è legittimo quando il vizio che ne ha causato l'annullamento in sede giurisdizionale è di natura sostanziale, come nel caso di palese violazione dei limiti di superficie e volume imposti dalla disciplina urbanistica locale. In tali ipotesi, non ricorrono le condizioni che legittimano l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, vale a dire la rimozione del vizio del titolo annullato ovvero l'impossibilità della riduzione in pristino. 2. L'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 consente il rilascio di un nuovo titolo edilizio emendato dai vizi riscontrati in precedenza, anche in caso di annullamento per vizi di natura sostanziale, purché tali vizi possano essere rimossi. Tuttavia, nel caso in esame, il Comune non ha rilasciato un nuovo titolo edilizio conforme alla normativa urbanistico-edilizia, ma ha assentito il "completamento" dell'edificio, autorizzandone anche l'ulteriore ampliamento. 3. Il termine decennale assegnato in generale all'Amministrazione regionale, ex art. 39 del D.P.R. n. 380/2001, per disporre l'annullamento dei titoli edilizi comunali contrastanti con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, deve ritenersi ragionevole anche per l'annullamento in autotutela da parte del Comune. 4. Sussiste il prevalente interesse pubblico all'annullamento, individuato nel recupero delle aree ad un utilizzo conforme alla destinazione urbanistica delle stesse, risultando recessivo quello dei ricorrenti alla conservazione di un'opera illegittima, in palese contrasto con le previsioni urbanistiche. 5. L'ordine di demolizione delle opere abusive è adeguatamente motivato e non può essere escluso il regime sanzionatorio dell'acquisizione dell'opera in caso di inosservanza, in quanto i ricorrenti non possono precostituirsi una comoda via di fuga rispetto agli accertamenti sulla legittimità urbanistica dell'immobile.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/09/2016

N. 04234/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02140/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2015, proposto da:
Capolongo Angela, Capolongo Maria, Capolongo Pacifico, Capolongo Roberto e Capolongo Salvatore, rappresentati e difesi dall’avv. Prof. Giancarlo Sorrentino, il quale elettivamente domiciliano in Napoli, via Posillipo n. 394;

contro

Comune di Tufino, in persona del Commissario Straordinario p.t., Dott. Biagio Del Prete, rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Perone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/8;

nei confronti di

Prisco Gennaro e Mutone Emilia, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, d…

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