Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11660 del 16 novembre 1987
ECLI:IT:CASS:1987:11660PEN
Massima
Massima ufficiale
Ai fini della valutazione della modica quantita` della sostanza stupefacente detenuta, e` irrilevante la distinzione fra parte che si assume destinata all`uso personale proprio e parte destinata allo spaccio, dovendo considerarsi la detenzione con riferimento all`intero quantitativo di droga. conforme: Sen 12/03/1986 1673 sez L Civ
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