Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1469 del 11 maggio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1469PEN

Massima

Massima ufficiale
La cognizione del tribunale dell`appello avverso ordinanza di rigetto di revoca della misura della custodia in carcere non puo` estendersi al di la` dei limiti segnati dai motivi e dalla natura del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, che e` del tutto autonomo rispetto all`ordinanza di applicazione della misura cautelare. Cio` comporta che il tribunale non e` tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilita` della misura cautelare, ma solo a stabilire se l`ordinanza di rigetto della istanza di revoca della misura sia immune dalla denunciata violazione di legge e incensurabile sotto l`aspetto della completezza e della logicita` della motivazione, ove siano stati dedotti vizi motivazionali riconducibili al paradigma di cui all`art. 606, comma primo, lett. e) cod.  proc. pen..

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