Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2013 del 8 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2013CIV

Massima

Massima ufficiale
la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento per mancata convocazione del debitore in camera di consiglio deve essere fatta valere con tempestiva opposizione da proporsi a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art 18 legge fallimentare nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento - nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza a norma dell'art 327 comma primo cod. proc. civ.

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