Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13686 del 28 marzo 2019

ECLI:IT:CASS:2019:13686PEN

Massima

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La condotta distrattiva del patrimonio sociale posta in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientra nell'ambito previsionale del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 236, comma 2, n. 1, del R.D. n. 267 del 1942, il quale, in virtù del richiamo all'art. 223 dello stesso decreto, punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216, commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società ammesse al concordato preventivo. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, essendo sufficiente l'ammissione al concordato preventivo, in quanto la norma incriminatrice estende la punibilità dei titolari di cariche sociali alle condotte di bancarotta commesse nella gestione di società in tale stato di crisi, al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima - ed anche in assenza - del fallimento restino impuniti. Ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice può desumerli non solo dalla gravità del titolo di reato contestato, ma anche dalle concrete modalità di commissione del fatto e dalle circostanze in cui esso si è svolto, in quanto tali elementi costituiscono imprescindibili indicatori per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati. Pertanto, il giudice non è tenuto a motivare in modo analitico su ogni singolo elemento dedotto dalla difesa, essendo sufficiente che fornisca una adeguata e logica giustificazione in ordine agli indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti. Infine, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice può legittimamente valorizzare, oltre alla gravità del titolo di reato, anche la concreta modalità di commissione del fatto, i precedenti penali specifici dell'indagato e la sua disponibilità a reiterare condotte distrattive del patrimonio sociale, in quanto tali elementi costituiscono concreti indicatori di attuale e concreta pericolosità sociale, idonei a giustificare l'applicazione di una misura cautelare personale, anche in assenza di un pericolo di fuga o di reiterazione del reato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Francesca - Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. ROMANO Michele - rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/07/2018 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), anche in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo …

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