Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7027 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:7027SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale, salvo che l'Amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di osservanza di tale formalità. Tale obbligo di comunicazione, infatti, non riveste mero carattere formale, ma è funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento, al fine di consentire loro di interloquire con l'Amministrazione e di incidere eventualmente sulla sua determinazione finale. Esso rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. La necessità della comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale è una prescrizione generale, che non riguarda soltanto i procedimenti complessi, ma anche quelli semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, salvo le specifiche deroghe previste dalla legge. Pertanto, anche in presenza di provvedimenti a contenuto vincolato, la partecipazione del privato riguarda l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza
composto dai Giudici:
Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Alfredo Storto - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.12820/2004 R.G. proposto da Pasquale Cacace, rappresentato e difeso dall'avv. L.M. D'Angiolella;
c o n t r o
il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro p.t. e del Sovrintendente p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
e nei confronti
del Comune di Sorrento (n.c.);
per l'annullamento
del decreto del 22.7.2004 del Sovrintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantr…

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