Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4704 del 23 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4704PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della sussistenza del reato di illecita costituzione all'estero di disponibilità valutarie, di cui all'art.. 2, secondo comma, legge 23 dicembre 1976, n.. 863, è sufficiente che la disponibilità di valuta sia limitata nel tempo, ovverosia temporanea, a nulla rilevando l'eventuale intenzione dell'agente di non renderla definitiva. Tanto perché trattasi di reato, cosiddetto di pericolo, per il quale è predisposto il complesso sistema dell'autorizzazione proprio al fine di evitare la possibilità che il ricavato delle transazioni commerciali con l'estero non rientri nello stato.(Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato tentato nell'occultamento di oggetti d'oro all'interno di una valigia e nell'omessa dichiarazione del possesso al varco doganale).

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