Cassazione penale Sez. I sentenza n. 321 del 21 gennaio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:321PEN

Massima

Massima ufficiale
L'inosservanza all'ordine impartito dall'Autorità di P.S. allo straniero di presentarsi per dare contezza di sè circa le ragioni del proprio soggiorno in Italia — ordine previsto dalla norma di cui all'art. 144 del testo unico delle leggi di P.S. precettiva nei confronti dello straniero — è penalmente sanzionata dall'art. 650 c.p., trattandosi di ordine legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica attinenti al controllo della regolarità dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Trattasi di inosservanza che ha natura permanente, posto che la disobbedienza all'ordine ricevuto si protrae per tutto il tempo successivo alla scadenza del termine, lasciando intatta la situazione antigiuridica: la permanenza può cessare ad opera dello stesso agente, che con un comportamento attivo fa venir meno lo stato di antigiuridicità, ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado. (Nella fattispecie, in applicazione del principio di cui alla seconda parte della massima, la Suprema Corte ha escluso che il reato si fosse estinto per prescrizione).

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