Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 780 del 2016

ECLI:IT:TARMI:2016:780SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così espresso: La modifica unilaterale da parte di un ente pubblico di un programma di riorganizzazione di un servizio pubblico locale, con conseguente sostituzione del concessionario precedentemente individuato, deve rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni di servizi. L'affidamento diretto di un servizio pubblico locale a un nuovo gestore, senza il previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, integra una violazione di tali principi e può determinare l'illegittimità dell'atto amministrativo adottato. L'amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente le ragioni che giustificano la modifica del programma di riorganizzazione del servizio e l'affidamento diretto a un nuovo concessionario, al fine di consentire il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'azione amministrativa. Il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza nella gestione dei servizi pubblici locali costituisce un corollario del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, e rappresenta una garanzia per gli operatori economici del settore e per gli utenti finali del servizio.

Sentenza completa

N. 03202/2002
REG.RIC.

N. 00780/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03202/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3202 del 2002, proposto da:
Lariana Depur S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Milano, ((omissis)), 2

contro

Comune di Villa Guardia, non costituito in giudizio

nei confronti di

Comune di Cassina Rizzardi, Comune di Fino Mornasco, ((omissis)) i Comuni di Fino M.-Cassina Rizzardi e Villagu, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

della delibera consiliare n. 54 del 9 luglio 2002 del Comune di Villa Guardia avente ad oggetto la modifica del programma di riorganizza…

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