Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2146 del 16 giugno 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2146PEN

Massima

Massima ufficiale
L`ordinamento non conferisice alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne` alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell`indagato, ivi compreso l`apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e` stata chiesta l`applicazione della misura cautelare, nonche` del tribunale del riesame. Il controllo di legittimita` sui punti devoluti e`, percio`, circoscritto all`esclusivo esame dell`atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l`altro negativo, la cui presenza rende l`atto incensurabile in sede di legittimita`: 1) - l`esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l`assenza di illogicita` evidenti, ossia la congruita` delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.     conforme: Sen 25/09/1992 3047 sez 6 Pen

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.