Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8166 del 12 ottobre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:8166PEN

Massima

Massima ufficiale
Anche a seguito della dichiarata parziale illegittimità degli artt. 195 e 23 cod. proc. pen. (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972 della corte costituzionale), il riconosciuto ampliamento del potere di impugnazione della parte civile non legittima questa a rimettere in discussione questioni attinenti all'esercizio dell'azione penale, per effetto della intangibilità del giudicato penale, in mancanza di impugnazione del P.M.. pertanto, non è ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela.V. contrasto rv: 900039.

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