Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3130 del 7 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:3130CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 204 del 1982 (che ha - fra l'altro - dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari per i quali dette disposizioni non siano espressamente richiamate dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro), la tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) assicurata al lavoratore dall'art. 18, primo comma, della stessa legge si estende anche al caso di licenziamento disciplinare intimato - in violazione del citato art. 7 - senza il rispetto delle garanzie del contraddittorio e di difesa o prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

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