Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2534 del 24 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:2534PEN

Massima

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Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, operato nella sentenza di condanna di primo grado, non incide retroattivamente sulla determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi alla fase conclusasi con tale pronuncia. I termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno infatti commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per la fase successiva. Pertanto, la modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato non determina una riduzione retroattiva del termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con la sentenza di primo grado. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla necessità di assicurare la coerenza e la stabilità del sistema cautelare, evitando che il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in sede di merito possa incidere retroattivamente sulla durata della custodia cautelare già eseguita. Ciò consente di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità delle conseguenze processuali, a tutela delle esigenze di giustizia e di efficienza del processo penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - rel. Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Presidente RAMACCI LUCA;
lette/sentite le conclusioni del PG FILIPPI PAOLA;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 24 giugno 2021 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di (OMISSIS) avverso l'ordinanza, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 1…

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