Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4548 del 21 novembre 1994
ECLI:IT:CASS:1994:4548PEN
Massima
Massima ufficiale
Contro i provvedimenti del pubblico ministero, emessi quale organo dell'esecuzione, non è ammessa impugnazione, ma solo incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordine di revoca del condono del P.M., in ordine al quale la S.C., qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione).
Sentenze simili
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4745 del 30 novembre 1994
ECLI:IT:CASS:1994:4745PENLa circostanza che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento del pubblico ministero emesso in sede esecutiva non può comportare che esso venga qualificato come incidente d'ese…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3229 del 25 settembre 1995
ECLI:IT:CASS:1995:3229PENIl vigente ordinamento processuale, al pari di quello precedente, non prevede la possibilità di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per cassazione dei provvedimenti emessi dal pubblico min…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25129 del 2 luglio 2010
ECLI:IT:CASS:2010:25129PENIl ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del P.M. avverso il quale non è proponibile impugnazione, ma solo incidente di esecuzione, non va dichiarato inammissibile, ma qualificato come…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8185 del 2 marzo 2012
ECLI:IT:CASS:2012:8185PENIl provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell'ambito delle sue funzioni istituzionali non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma solo attraverso l'inc…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23287 del 7 giugno 2001
ECLI:IT:CASS:2001:23287PENIl ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del pubblico ministero, che è inoppugnabile, data la sua natura non giurisdizionale, è inammissibile, né può essere qualificato come incidente …
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6116 del 11 febbraio 1994
ECLI:IT:CASS:1994:6116PENContro il provvedimento con il quale il pubblico ministero nega la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione o della sua esecuzione chiesta dal condannato (nella specie tossicodipendente…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 879 del 12 gennaio 2015
ECLI:IT:CASS:2015:879PENIl provvedimento di esecuzione penale emesso dal pubblico ministero, anche se incidente sulla libertà personale del condannato, non ha natura giurisdizionale ma amministrativa, e pertanto non è susce…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3590 del 8 agosto 1995
ECLI:IT:CASS:1995:3590PENPoiche` l`incidente di esecuzione non e` un mezzo di impugnazione, non e` applicabile l`art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - secondo il quale l`impugnazione e` ammissibile indipendentemente dall…
Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 10175 del 11 marzo 2024
ECLI:IT:CASS:2024:10175PENIl provvedimento di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto atto non giurisdizionale, essendo la competenza a decidere delle doglia…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42664 del 10 novembre 2009
ECLI:IT:CASS:2009:42664PENIl provvedimento del giudice dell'esecuzione relativo all'applicazione del condono non è impugnabile con ricorso per cassazione, ma con opposizione davanti allo stesso giudice, al fine di garantire i…
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.
Un nuovo modo di esercitare la professione
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.