Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10439 del 9 novembre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:10439PEN
Massima
Massima ufficiale
Nell'ipotesi di reato previsto con pena congiunta (detentiva e pecuniaria), è applicabile la procedura ex art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale). In tal caso è solo necessario sostituire alla pena detentiva quella pecuniaria, poiché quella pecuniaria per la sua stessa natura non è abbisognevole in radice, di sostituzione in quanto già idonea per identità e omogeneità a produrre gli stessi effetti della pena sostitutiva.
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