Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 844 del 2021

ECLI:IT:TARLIG:2021:844SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avente ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti e dei presupposti per la libera intrapresa dei lavori di cui alla denuncia di inizio attività (d.i.a.) presentata dal Comitato Val Varenna, nonché l'accertamento dell'illegittimo comportamento inerte del Comune di Genova in ordine alla mancata verifica ed omessa sanzione degli abusi segnalati, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia edilizia ed urbanistica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., essendo devolute a tale giurisdizione le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in tali ambiti. Tuttavia, l'azione risarcitoria nei confronti dei privati responsabili delle opere contestate esorbita dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando nella competenza del Giudice Ordinario. 2. L'interessato che impugni la d.i.a. ha l'onere di dimostrare la sussistenza del proprio interesse e della propria legittimazione, che può essere desunta dalla c.d. "vicinitas" e dall'allegazione di pregiudizi diretti ed indiretti alla propria proprietà. 3. L'amministrazione comunale, pur non essendo tenuta a svolgere indagini particolari sulla piena disponibilità del bene oggetto dell'intervento edilizio, salvo che ciò sia manifestamente riconoscibile, ha comunque avviato il procedimento di annullamento in autotutela della d.i.a. a seguito degli esposti presentati dalla ricorrente, dimostrando di non aver tenuto un contegno inerte. 4. Le sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio, come l'avvio di un nuovo procedimento per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, hanno determinato il superamento della situazione alla base della controversia, precludendo al Giudice Amministrativo qualsivoglia pronunciamento in ordine a poteri non ancora esercitati. 5. In assenza di prova in ordine all'an e al quantum del danno, la domanda risarcitoria è infondata, con conseguente rigetto della stessa. 6. Le peculiarità della fattispecie e l'incidenza delle sopravvenienze giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/10/2021

N. 00844/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00968/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2010, proposto da ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis))à e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via ((omissis)) 3/2a;

contro

il Comune di Genova, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Genova, via Garibaldi, n. 9;

nei confronti

Comitato Val Varenna, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)…

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