Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7754 del 21 ottobre 1987

ECLI:IT:CASS:1987:7754CIV

Massima

Massima ufficiale
Qualora la deliberazione dell'assemblea, od altro organo collegiale di un`associazione non riconosciuta, sia invalida, come nel caso in cui sia stata adottata con il concorso di un soggetto estraneo (nella specie, delegato di un componente, sfornito del potere di rappresentanza), al medesimo organo deve essere riconosciuto il potere di rimuovere con successiva decisione detta invalida deliberazione, tenendo conto che l'art. 2377 c. c., nel prevedere tale possibilita` per le societa`, e` espressione di una regola generale applicabile anche alle associazioni, e l'esercizio di detto potere, ricollegandosi ad un vizio originario del precedente atto, non trova ostacolo in eventuali diritti acquisiti dagli associati o dai terzi in sede di esecuzione dell'atto stesso (come si verifica invece nella diversa ipotesi della modifica o revoca in senso stretto di una pregressa deliberazione).

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