Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 13931 del 6 luglio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:13931CIV

Massima

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Il giudice, nell'emettere una sentenza, è tenuto a rispettare il principio di correttezza e buona fede processuale, provvedendo alla correzione di eventuali errori materiali contenuti nel dispositivo, al fine di assicurare la conformità della pronuncia alla volontà effettivamente espressa e alla portata sostanziale della decisione adottata. L'errore materiale, in quanto mera svista o refuso privo di incidenza sulla ratio decidendi, può essere corretto d'ufficio dal giudice, anche in sede di legittimità, senza necessità di una nuova pronuncia, al fine di garantire la piena realizzazione del principio di giustizia sostanziale e di tutela dei diritti delle parti. Il giudice, pertanto, nel pronunciare la sentenza, deve curare con particolare attenzione la redazione del dispositivo, affinché esso risulti pienamente coerente con le argomentazioni e le conclusioni raggiunte nel corpo della motivazione, evitando discrasie o contraddizioni che possano pregiudicare l'effettività della tutela giurisdizionale. La correzione dell'errore materiale, essendo finalizzata a ristabilire la conformità tra il dispositivo e la volontà effettivamente espressa dal giudice, non richiede il rispetto di particolari formalità, potendo essere disposta anche d'ufficio in sede di legittimità, senza necessità di una nuova pronuncia, al fine di assicurare la piena realizzazione del principio di giustizia sostanziale e di tutela dei diritti delle parti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. BARRECA ((omissis)) - Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19860-2014 proposto da:

(OMISSIS), in proprio, in nome e per conto della figlia minore (OMISSIS) e in nome e per conto della figlia (OMISSIS), nella sua qualita' di loro genitore legittimo nonche' amministratore di sostegno della medesima figlia (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio ed in nome e per conto della figlia legittima (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'av…

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