Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4400 del 11 maggio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:4400PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art 13 della legge 30 aprile 1962, n 283 fa obbligo al produttore di denominare il prodotto con il suo reale appellativo e di indicarne chiaramente la natura, le sostanze, la qualità, le proprietà nutritive. Contravviene a tale norma il produttore che usa una denominazione impropria. (Nella specie il produttore aveva qualificato le caramelle di sua produzione - ricavate con estratti di frutta - come frutti castigliani, aggiungendo sull'involucro effigi di frutta di varia specie ed apponendo la dicitura, in caratteri microscopici, "ingredienti a termini di legge".vedi:rifmp.

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