Cassazione penale Sez. III sentenza n. 17821 del 7 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:17821PEN

Massima

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Il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. costituisce un adempimento specifico e necessario per la valida proposizione dell'impugnazione, finalizzato a garantire la certezza della notificazione della citazione in giudizio all'imputato e la realizzazione di un giusto processo di durata ragionevole, in attuazione dei principi costituzionali e sovranazionali di cui agli artt. 24, 27 e 111 Cost. e art. 6 CEDU. Tale requisito formale, introdotto dalla riforma, non determina un irragionevole sacrificio del diritto di difesa, in quanto risponde all'esigenza di assicurare l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato della citazione in giudizio nel momento cruciale del giudizio di impugnazione, anche a distanza di tempo dal primo grado, contribuendo a connotare il sistema processuale penale di organicità e coerenza interna. Pertanto, la mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio contestuale all'atto di impugnazione comporta l'inammissibilità di quest'ultimo, non potendo rilevare a tal fine una precedente dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in un diverso contesto procedimentale, essendo necessaria la rinnovata, consapevole volontà dell'imputato nello specifico momento impugnatorio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Relatore

Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere

Dott. ANDRONIO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Bo.El. nata il (Omissis) a S;
avverso la ordinanza del 18/09/2023 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Ba.An. che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 18 settembre 2023, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Bo.El., per il mancato, contestuale…

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