Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 209 del 2016

ECLI:IT:TARPIE:2016:209SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'annullare in autotutela la scheda valutativa impugnata dal ricorrente, ha affermato il principio secondo cui l'Amministrazione, quando riconosce l'illegittimità di un proprio provvedimento, è tenuta a intervenire tempestivamente in via di autotutela per eliminarlo, al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso giurisdizionale. Ciò in quanto l'annullamento in autotutela di un atto illegittimo, pur dopo la proposizione di un ricorso giurisdizionale, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire l'economia processuale e l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il cittadino sia costretto a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere l'eliminazione di un provvedimento illegittimo, quando l'Amministrazione è in grado di riconoscerne l'illegittimità e di porvi rimedio in via di autotutela. L'Amministrazione, pertanto, è tenuta a valutare attentamente la legittimità dei propri atti e, ove ne ravvisi l'illegittimità, a intervenire tempestivamente in autotutela per eliminarli, al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso giurisdizionale e il conseguente aggravio di spese a proprio carico. Tale dovere di autotutela si impone in particolare quando l'illegittimità dell'atto è manifesta e facilmente riconoscibile, come nel caso di specie, in cui l'Amministrazione ha annullato in autotutela la scheda valutativa impugnata dal ricorrente, riconoscendone l'illegittimità a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale.

Sentenza completa

N. 00496/2015
REG.RIC.

N. 00209/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00496/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- della scheda valutativa n. 38, compilata per il periodo dal 21.3.2014 al 31.12.2014;

- di tutti gli atti comunque presupposti, co…

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