Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4236 del 9 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:4236PEN

Massima

Massima ufficiale
Il delitto di calunnia è reato di pericolo e si perfeziona senza che sia necessario l'inizio di un procedimento penale contro il calunniato, essendo sufficiente la possibilità che ciò avvenga, con danno per il normale funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

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