Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3396 del 28 ottobre 1991

ECLI:IT:CASS:1991:3396PEN

Massima

Massima ufficiale
La causa di esclusione dell'indulto di cui all'art. 3 lett. b. n. 1 d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 in relazione alle pene inflitte per i delitti di cui all'art. 71 della legge n. 685 del 1975 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) deve ritenersi realizzata ove siano state applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74 stessa legge, cioe` quando l'aggravante specifica abbia paralizzato le circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 69 cod.pen., impedendo loro di svolgere la funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. (Conf. Sez. Unite, 18 giugno 1991 n. 17, Grassi) (Conf, Sez. 1, 19 settembre 1991 n. 3257, De Vittorio).

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