Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova sentenza n. 131 del 2021

ECLI:IT:TARLIG:2021:131SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità, non può imporre ad un privato proprietario di un fondo l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'intero versante collinare, ove il pericolo di frane e dissesti interessi anche terreni di altri soggetti. Infatti, il potere straordinario del Sindaco ai sensi dell'art. 54 TUEL è limitato ai soli interventi necessari per eliminare il rischio derivante dalla situazione di fatto insistente sulla proprietà del destinatario del provvedimento, senza poter estendere gli obblighi a carico di quest'ultimo anche a situazioni di pericolo originate da aree di terzi. Pertanto, l'ordinanza sindacale che imponga ad un privato di realizzare opere di protezione passiva sull'intero versante, al fine di scongiurare il rischio di frane e caduta massi provenienti anche da fondi di altri proprietari, è illegittima per carenza del presupposto soggettivo, in quanto eccede i limiti del potere contingibile e urgente attribuito al Sindaco dalla legge. L'ente locale, ove ritenga necessario tutelare la pubblica incolumità dall'instabilità di un intero territorio, deve provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, eventualmente rivalendosi sui proprietari dei fondi interessati, senza poter imporre a singoli privati l'obbligo di realizzare opere di protezione che esulano dalla loro sfera di responsabilità.

Sentenza completa

Pubblicato il 20/02/2021

N. 00131/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2020, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant’Olcese, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Sant’Olcese quale Ufficiale di Governo e Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

dell’ordinanza sindacale rep. n. 1802 del 23.1.2020, notificata il 29.1.2020, assunta ai sensi dell’art. 54, commi 4 e 4-

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